consiglieri regionali
Perché bisogna votare NO, di Giovanni Scirocco
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L’amico Giuseppe Scirocco ci ha inviato questo contributo in risposta all’intervista di Giuliano Pisapia dei giorni scorsi.
Il manifesto dei 56 costituzionalisti per il no (aprile 2016) inizia così (a proposito di pregiudizi…): Di fronte alla prospettiva che la legge costituzionale di riforma della Costituzione sia sottoposta a referendum nel prossimo autunno, i sottoscritti, docenti, studiosi e studiose di diritto costituzionale, ritengono doveroso esprimere alcune valutazioni critiche.
Non siamo fra coloro che indicano questa riforma come l’anticamera di uno stravolgimento totale dei principi della nostra Costituzione e di una sorta di nuovo autoritarismo.
E poi prosegue
Siamo però preoccupati che un processo di riforma, pur originato da condivisibili intenti di miglioramento della funzionalità delle nostre istituzioni, si sia tradotto infine, per i contenuti ad esso dati e per le modalità del suo esame e della sua approvazione parlamentare, nonché della sua presentazione al pubblico in vista del voto popolare, in una potenziale fonte di nuove disfunzioni del sistema istituzionale e nell’appannamento di alcuni dei criteri portanti dell’impianto e dello spirito della Costituzione.
- Siamo anzitutto preoccupati per il fatto che il testo della riforma – ascritto ad una iniziativa del Governo – si presenti ora come risultato raggiunto da una maggioranza (peraltro variabile e ondeggiante) prevalsa nel voto parlamentare («abbiamo i numeri») anziché come frutto di un consenso maturato fra le forze politiche; e che ora addirittura la sua approvazione referendaria sia presentata agli elettori come decisione determinante ai fini della permanenza o meno in carica di un Governo. La Costituzione, e così la sua riforma, sono e debbono essere patrimonio comune il più possibile condiviso, non espressione di un indirizzo di Governo e risultato del prevalere contingente di alcune forze politiche su altre. La Costituzione non è una legge qualsiasi, che persegue obiettivi politici contingenti, legittimamente voluti dalla maggioranza del momento, ma esprime le basi comuni della convivenza civile e politica. È indubbiamente un prodotto “politico”, ma non della politica contingente, basata sullo scontro senza quartiere fra maggioranza e opposizioni del momento. Ecco perché anche il modo in cui si giunge ad una riforma investe la stessa “credibilità” della Carta costituzionale e quindi la sua efficacia. Già nel 2001 la riforma del titolo V, approvata in Parlamento con una ristretta maggioranza, e pur avallata dal successivo referendum, è stato un errore da molte parti riconosciuto, e si è dimostrata più fonte di conflitti che di reale miglioramento delle istituzioni.
- Nel merito, riteniamo che l’obiettivo, pur largamente condiviso e condivisibile, di un superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto (al quale peraltro sarebbe improprio addebitare la causa principale delle disfunzioni osservate nel nostro sistema istituzionale), e dell’attribuzione alla sola Camera dei deputati del compito di dare o revocare la fiducia al Governo, sia stato perseguito in modo incoerente e sbagliato. Invece di dare vita ad una seconda Camera che sia reale espressione delle istituzioni regionali, dotata dei poteri necessari per realizzare un vero dialogo e confronto fra rappresentanza nazionale e rappresentanze regionali sui temi che le coinvolgono, si è configurato un Senato estremamente indebolito, privo delle funzioni essenziali per realizzare un vero regionalismo cooperativo: esso non avrebbe infatti poteri effettivi nella approvazione di molte delle leggi più rilevanti per l’assetto regionalistico, né funzioni che ne facciano un valido strumento di concertazione fra Stato e Regioni. In esso non si esprimerebbero le Regioni in quanto tali, ma rappresentanze locali inevitabilmente articolate in base ad appartenenze politico-partitiche (alcuni consiglieri regionali eletti – con modalità rinviate peraltro in parte alla legge ordinaria – anche come senatori, che sommerebbero i due ruoli, e in Senato voterebbero ciascuno secondo scelte individuali). Ciò peraltro senza nemmeno riequilibrare dal punto di vista numerico le componenti del Parlamento in seduta comune, che è chiamato ad eleggere organi di garanzia come il Presidente della Repubblica e una parte dell’organo di governo della magistratura: così che queste delicate scelte rischierebbero di ricadere anch’esse nella sfera di influenza dominante del Governo attraverso il controllo della propria maggioranza, specie se il sistema di elezione della Camera fosse improntato (come lo è secondo la legge da poco approvata) a un forte effetto maggioritario.
- Ulteriore effetto secondario negativo di questa riforma del bicameralismo appare la configurazione di una pluralità di procedimenti legislativi differenziati a seconda delle diverse modalità di intervento del nuovo Senato (leggi bicamerali, leggi monocamerali ma con possibilità di emendamenti da parte del Senato, differenziate a seconda che tali emendamenti possano essere respinti dalla Camera a maggioranza semplice o a maggioranza assoluta), con rischi di incertezze e conflitti.
- L’assetto regionale della Repubblica uscirebbe da questa riforma fortemente indebolito attraverso un riparto di competenze che alle Regioni toglierebbe quasi ogni spazio di competenza legislativa, facendone organismi privi di reale autonomia, e senza garantire adeguatamente i loro poteri e le loro responsabilità anche sul piano finanziario e fiscale (mentre si lascia intatto l’ordinamento delle sole Regioni speciali). Il dichiarato intento di ridurre il contenzioso fra Stato e Regioni viene contraddetto perché non si è preso atto che le radici del contenzioso medesimo non si trovano nei criteri di ripartizione delle competenze per materia – che non possono mai essere separate con un taglio netto – ma piuttosto nella mancanza di una coerente legislazione statale di attuazione: senza dire che il progetto da un lato pretende di eliminare le competenze concorrenti, dall’altro definisce in molte materie una competenza «esclusiva» dello Stato riferita però, ambiguamente, alle sole «disposizioni generali e comuni». Si è rinunciato a costruire strumenti efficienti di cooperazione fra centro e periferia. Invece di limitarsi a correggere alcuni specifici errori della riforma del 2001, promuovendone una migliore attuazione, il nuovo progetto tende sostanzialmente, a soli quindici anni di distanza, a rovesciarne l’impostazione, assumendo obiettivi non solo diversi ma opposti a quelli allora perseguiti di rafforzamento del sistema delle autonomie.
- Il progetto è mosso anche dal dichiarato intento (espresso addirittura nel titolo della legge) di contenere i costi di funzionamento delle istituzioni. Ma il buon funzionamento delle istituzioni non è prima di tutto un problema di costi legati al numero di persone investite di cariche pubbliche (costi sui quali invece è giusto intervenire, come solo in parte si è fatto finora, attraverso la legislazione ordinaria), bensì di equilibrio fra organi diversi, e di potenziamento, non di indebolimento, delle rappresentanze elettive. Limitare il numero di senatori a meno di un sesto di quello dei deputati; sopprimere tutte le Province, anche nelle Regioni più grandi, e costruire le Città metropolitane come enti eletti in secondo grado, anziché rivedere e razionalizzare le dimensioni territoriali di tutti gli enti in cui si articola la Repubblica; non prevedere i modi in cui garantire sedi di necessario confronto fra istituzioni politiche e rappresentanze sociali dopo la soppressione del Cnel: questi non sono modi adeguati per garantire la ricchezza e la vitalità del tessuto democratico del paese, e sembrano invece un modo per strizzare l’occhio alle posizioni tese a sfiduciare le forme della politica intesa come luogo di partecipazione dei cittadini all’esercizio dei poteri.
- Sarebbe ingiusto disconoscere che nel progetto vi siano anche previsioni normative che meritano di essere guardate con favore: tali la restrizione del potere del Governo di adottare decreti legge, e la contestuale previsione di tempi certi per il voto della Camera sui progetti del Governo che ne caratterizzano l’indirizzo politico; la previsione (che peraltro in alcuni di noi suscita perplessità) della possibilità di sottoporre in via preventiva alla Corte costituzionale le leggi elettorali, così che non si rischi di andare a votare (come è successo nel 2008 e nel 2013) sulla base di una legge incostituzionale; la promessa di una nuova legge costituzionale (rinviata peraltro ad un indeterminato futuro) che preveda referendum propositivi e di indirizzo e altre forme di consultazione popolare.
- Tuttavia questi aspetti positivi non sono tali da compensare gli aspetti critici di cui si è detto. Inoltre, se il referendum fosse indetto – come oggi si prevede – su un unico quesito, di approvazione o no dell’intera riforma, l’elettore sarebbe costretto ad un voto unico, su un testo non omogeneo, facendo prevalere, in un senso o nell’altro, ragioni “politiche” estranee al merito della legge. Diversamente avverrebbe se si desse la possibilità di votare separatamente sui singoli grandi temi in esso affrontati (così come se si fosse scomposta la Riforma in più progetti, approvati dal Parlamento separatamente).
Per tutti i motivi esposti, pur essendo noi convinti dell’opportunità di interventi riformatori che investano l’attuale bicameralismo e i rapporti fra Stato e Regioni, l’orientamento che esprimiamo è contrario, nel merito, a questo testo di riforma.
Giovanni Scirocco
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Le vere intenzioni del governo nella riforma costituzionale, di Vincenzo Russo
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Udite, udite le vere intenzioni del governo per la voce di Maria Elena Boschi, ministro dei rapporti con il Parlamento, che a torto o a ragione viene considerata vice-premier. A proposito della riforma costituzionale, ieri sera ha detto letteralmente: ” vogliamo ridurre i poteri delle regioni per semplificare la vita dei cittadini”. E’ questa la concezione della democrazia della Boschi e probabilmente anche del premier. Le regioni, il decentramento il federalismo non implementano la democrazia ma complicano la vita dei cittadini. E a complicarla sono proprio le regioni non il governo centrale che costringe un Parlamento di nominati e, per giunta, eletti con una legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale ad approvare leggi kilometriche incomprensibili ai più. Ma la Boschi non si rende conto che se si ridicono i poteri delle regioni e, conseguentemente, quelli dei comuni che insistono sul territorio delle stesse, alla fine si riducono i poteri dei cittadini. Non si rende conto che se si eliminano – si fa per dire – le province e si trasformano in aree metropolitane dov’è i dirigenti sono sempre i sindaci o politici non scelti direttamente dai cittadini, si annulla o si riduce la rappresentanza dei cittadini. Ma la Boschi e il governo dicono che, in questo modo, si riduce il costo della politica, alias, si riducono le poltrone. Argomento di un certo effetto ma sempre ingannevole. Perché i costi della politica non si riducono tagliando solo le poltrone ma verificando l’efficienza e l’efficacia delle funzioni svolte. Se fosse vera la premessa del ragionamento del governo, bisognerebbe abolire la Camera dei deputati e ogni organismo collegiale e affidare tutte le decisioni ad un solo uomo, all’Uomo della Provvidenza. Questa sì che sarebbe vera semplificazione. Ma il massimo di semplificazione distrugge la democrazia in una società moderna e complessa. Forse bisogna spiegare alla Boschi che riducendo le sedi di partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche, si riduce la democrazia, si conculcano i diritti dei cittadini, si scivola inesorabilmente verso la dittatura. Nel merito la costituzione del 1948 prevede un c.d. Stato regionale, qualcosa di molto diverso da quello centralizzato, come era stato il regime fascista, qualcosa di molto vicino allo stato federale. Per oltre 20 anni il parlamento italiano ha approvato leggi rubricate come provvedimenti mirati ad introdurre e attuare schemi federalisti. Adesso scopriamo che non solo non vogliamo più il federalismo ma non vogliamo neanche lo Stato regionale. La riprova è che nella riforma costituzionale che stiamo valutando il senato che rimane non è un senato federale, non è un senato delle regioni ma delle autonomie perché ci sono anche i sindaci e i Comuni hanno solo autonomia amministrativa. Renzi, che è stato sindaco per due mandati, abrogando le imposte di tipo patrimoniale sulla prima casa ha ridotto l’autonomia tributaria dei Comuni ma ora fa partecipare alcuni sindaci al processo legislativo e può quindi vantarsi di avere valorizzato il loro ruolo.
Vincenzo Russo
articolo tratto dal sito http://enzorusso2020.blog.tiscali.it/2016/09/05/le-vere-intenzioni-del-governo-nella-riforma-costituzionale/?doing_wp_cron
Questa voce è stata pubblicata in consiglieri regionali, Costituzione italiana, democrazia, Parlamento, Riforma Renzi Boschi, secondo mandato a Renzi, Senato, Senza categoria, Voto.
Un NO rotondo e motivato, fermo, deciso e intransigente, ma sempre sereno e pacato. Come nel referendum cileno di Pinochet votare NO con allegria, di Felice Besostri
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Una proposta di revisione costituzionale, come la Renzi Boschi non avrebbe avuto alcuna probabilità di passare nella XIIIa Legislatura (1996-2001) in una Commissione Affari Costituzionali, dove ero il capogruppo dei DS ed era presieduta dal prof. Massimo Villone e non dalla senatrice Finocchiaro. In questa riscrittura di 48 articoli della Costituzione manca la trasparenza: il primo ministro è di fatto eletto direttamente, grazie ad un ballottaggio, cui si accede senza quorum di partecipazione al voto e/o di percentuale delle liste ammesse, ma formalmente facendo salve le prerogative del Presidente della Repubblica come prevede la forma di governo parlamentare: quella scelta dai padri costituenti. Malgrado l’ art. 92.2 Cost. 1 potrebbe il Capo dello Stato nominare Presidente del Consiglio dei Ministri un personaggio diverso da quello indicato come capo politico della lista, che dispone almeno di 340 seggi su 630 della Camera? No! Lo scriveva sul Sole 24 Ore del 26 aprile 20152 il prof. D’Alimonte, quindi dicono il falso i sostenitori del SI’, quando dicono che non è cambiata la forma di governo: questa passa da parlamentare a un premierato assoluto.
La preoccupazione maggiore è che questa revisione sia un antipasto di quella vera, fatta non più da un Parlamento di 945 parlamentari eletti più 6 senatori a vita o di diritto, ma da una Camera di 630 deputati e da un Senato a mezzo servizio di 100 membri. I principi fondamentali sono già stati toccati e proprio l’art. 1.2 Cost.3, togliendo al popolo sovrano il potere di eleggere il Senato, come gli è stato negato il diritto di eleggere gli organi provinciali e delle Città metropolitane. L’elezione diretta di un Senato di 100 membri non avrebbe migliorato la situazione. La vera soluzione, che avrebbe avuto ampio consenso, era la riduzione della Camera a 400 deputati e del Senato a 200 in totale 600 invece di 7304: un risparmio maggiore dei costi della politica5. L’altra soluzione sensata era di passare davvero ad un Parlamento monocamerale con una legge elettorale proporzionale, corretta da una soglia di accesso. Per dare stabilità ai governi basta la sfiducia costruttiva. I premi di maggioranza non sono conformi alla Costituzione, perché se vincolano il parlamentare , eletto grazie al premio, sono in contrasto con l’art. 67 Cost6., che vieta il mandato imperativo. Se, invece, non lo vincolano ,come è avvenuto nelle legislature conseguenti alle elezioni del 2006, 2008 e 2013, si sacrifica gravemente e inutilmente la rappresentatività.
L’attuale Senato è composto da 315 senatori eletti su base regionale. Il nuovo “ Senato della Repubblica è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica” L’art. 57 Cost. revisionato è inapplicabile perché richiede che i consigli regionali e di provincia autonoma eleggano i senatori “con metodo proporzionale”, impossibile quando i senatori siano 2 o 3 in totale, di cui uno sindaco. Ebbene è il caso di 11 regioni e 2 province autonome su 21, cioè la maggioranza. Con i sindaci tutti e i 5 di nomina presidenziale il totale dei senatori non eletti con sistema proporzionale è il 36% del nuovo Senato. Con un popolo informato la vittoria dei NO è scontata, ma questo deve essere evitato ad ogni costo. Quindi nella parte finale della campagna referendaria ci sarà il terrorismo politico-finanziario sulle famiglie che hanno un mutuo a tasso variabile: il diritto di voto dei cittadini sarà espropriato dalle agenzie di rating, dal FMI e dalla BCE: alla faccia del voto libero, uguale e personale previsto dal nostro art. 48.2 Cost..
Il passaggio alle elezioni di secondo grado, che per gli enti locali territoriali è in contrasto con la Carta Europea dell’Autonomia Locale ratificata dall’Italia- serve solo a sapere chi governerà la seraprima delle elezioni, ridotte a una farsa e nel caso del Senato- a differenza di cosa vuol far credere la propaganda a favore del SI’ del PSI- non saranno rappresentati, né i maggiori Comuni, né le Città metropolitane, ma i consiglieri regionali sindaci dei Comuni sotto i 5.000 abitanti: gli unici che possono permettersi di fare i Senatori senza indennità. Le eccezioni saranno rappresentate da sindaci, che abbiano urgenza di avere l’immunità, che non si giustifica per chi non rappresenta più la Nazione, rappresentanza che il nuovo art. 67 Cost. riserva ai soli deputati.
La revisione costituzionale è stata fatta in fretta dettata da esigenze di dimostrare chi comanda, Bossi usava un’altra espressione genitale, ma il concetto è lo stesso e quindi approvazione in ogni caso e a ogni costo. Si è arrivati all’assurdo, che i Sindaci metropolitani, se si fanno eleggere direttamente dai cittadini, insieme con il Consiglio metropolitano, non possono essere più eletti senatori e se lo fossero stati, come Sindaci del Comune capoluogo, dovrebbero decadere. Per dare un contentino ad alcuni esponenti della minoranza PD, hanno accolto un emendamento al V° comma del famigerato nuovo art. 57 Cost., per il quale a un comma che riguardava la durata del mandato dei Senatori “eletti” è stato, in aggiunta, specificato “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma”. Non essendosi cambiati né il II°, né il primo periodo del V° comma, né il VI° comma , sostituendo le parole “eleggono”, “eletti” ed “elezione” rispettivamente con “nominano”, “nominati” e “nomina” il legislatore boschian-renziano ha combinato un bel pasticcio. Se le scelte espresse dagli elettori fossero vincolanti, come indicherebbero le parole “in conformità” quella del Consiglio sarebbe una nomina e non una elezione. Inoltre l’ultimo periodo del VI° comma, per cui “i seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio” impedirebbe che i futuri Senatori potessero essere scelti unicamente in base alle scelte degli elettori, cioè non tenendo conto dei premi regionali di maggioranza, di norma superiori a quelli dell’Italikum (54%), perché arrivano al 60% e più, se contassero anche il seggio consiliare attribuito al Presidente della Regione. Questa confusione è stata dettata dal fatto che l’abolizione dell’elettività diretta del Senato non è stata una scelta meditata, ma improvvisata, dettata dall’impossibilità di trovare un algoritmo, che contro la volontà degli elettori, attribuisse un premio di maggioranza politicamente omogeneo nelle due Camere. Per demagogia populista e per parlare al basso ventre dei cittadini si è stabilito che i nuovi Senatori non avranno un’indennità di carica aggiuntiva a quella di cui godono come Consiglieri regionali o Sindaci. I senatori a vita e quelli di diritto(ex Presidenti della Repubblica godranno delle indennità piene, mentre per i nuovi di nomina presidenziale non è chiaro. Tuttavia se la logica è che i senatori consiglieri regionali e i sindaci non ricevono indennità perché già ne godono di un’altra, che succede se i 5 senatori a tempo non sono né consiglieri regionali, né sindaci? Devono essere ricchi di famiglia o pensionati d’oro? e l’uguaglianza dei cittadini dove la mettiamo?
Il vertice della confusione, che contrasta con la semplificazione annunciata e sbandierata, è raggiunta nel procedimento legislativo regolato dall’art. 70 Cost., che nella formulazione vigente7 è di una chiarezza esemplare di nove parole. Il nuovo non è possibile trascriverlo: sei commi e molte centinaio di parole. Non le ho contate, ma ho letto che son più di novecento, chiederò conferma ad un esponente del SI’ a uno dei prossimi e rari confronti. Tante parole ma poco chiare perché ho sentito parlare di 5, 7 e anche 9 procedimenti legislativi diversi, perché oltre che l’art. 70 Cost. entrano in gioco anche gli artt. 72, 77 e 117 Cost.. Il conflitto Stato/ Regioni può diventare conflitto Camera/Senato con rischi di incostituzionalità delle leggi per violazione del procedimento e il rischio di conflitto di attribuzione con le Regioni non è evitato, poiché per alcune materie, già di competenza concorrente, l’esclusiva competenza statale è limitata alle norme generali e comuni, cioè queelo che avrebbe dovuto fare con le materie di competenza concorrente.
Il dominio dell’esecutivo, cioè del Presidente del Consiglio dei Ministri non è solo di fatto avendo una maggioranza precostituita di 340 seggi più una quota dei 12 della circoscrizione all’estero, ma di diritto potendo chiedere l’approvazione di leggi a data certa entro un termine di poco superiore a quello di ratifica dei decreti legge, che quindi solo formalmente sono stati limitati. Inoltre è stata introdotta una clausola di supremazia8, che in una democrazia parlamentare introduce una pericolosa novità: una materia, formulata in termini general-generici, riservata all’iniziativa legislativa del solo Governo, come unico rappresentante dell’interesse nazionale, quando la Costituzione affida ad ogni singolo parlamentare la rappresentanza della Nazione. In pratica quando vuole lo Stato si riserva di intervenire senza limiti comprimendo l’autonomia regionale.
Dire mezze verità, che come insegna il Talmud, sono bugie intere è la regola. Dicono che sono stati aumentati i quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica: è vero a metà. Dalla quarta votazione sono richiesti i 3/5 e non più la maggioranza assoluta dei componenti di un’assemblea composta da Camera, Senato e delegati regionali, un migliaio di persone, ma dalla settima bastano i 3/5 dei votanti, che possono essere meno della maggioranza assoluta, che a revisione approvata è comunque ridotta dai 505 attuali9 ai 367 post-revisione10. I 3/5 degli aventi diritto a Costituzione riformata sarebbero 440, ma i 3/5 dei votanti con 80 assenti sono appena 390 un quorum facilmente raggiungibile da chi parte dai 340 del premio di maggioranza.
L’altro organo di garanzia la Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale di 15 membri, 5 designati dalle magistrature superiori, 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 eletti dal Parlamento, non più in seduta comune , ma 3 dalla Camera dei Deputati e 2 dal Senato ben potrebbe avere una maggioranza di designazione politica, determinata dal Partito o gruppo parlamentare, beneficiario del premio di maggioranza, che elegga il Presidente della Repubblica, potendo contare sui 5 di nomina presidenziale e di 3 di elezione parlamentare, cioè della maggioranza di 8 su 15. Il quorum dei 2/3 e poi dei 3/5 è una garanzia diversa se i votanti sono i 945 del Parlamento in seduta comune o i 630 della Camera ovvero i 100 del Senato, di nomina presidenziale e di elezione da parete di Consigli regionali eletti con sistemi iper-maggioritari.
Nella revisione le pochissime innovazioni positive come i referendum propositivi non sono di immediata entrata i vigore ma rinviati ad una legge costituzionale futura, non si sa quanto prossima e gli istituti di garanzia delle opposizioni aspettano norme regolamentari di cui la maggioranza parlamentare drogata dal premio di maggioranza. Un po’ poco rispetto alle ragioni per il NO illustrate e che sono aggravate dalla legge elettorale per la Camera, che prescinde dalla sentenza di annullamento del Porcellum , anzi ne è una plateale elusione. D’altra parte cosa c’era da aspettarsi da un Parlamento eletto con una legge incostituzionale? Che manometta la Costituzione e sconfessi la Corte Costituzionale.
Milano 10 giugno 2016, nell’anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti
Felice Besostri
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1“Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”
2 “Gli elettori sceglieranno chi governa ma il sistema non sarà «presidenziale»” Commento: purtroppo, cioè senza una netta divisione dei poteri e senza quel sistema di checks and balances, che lo caratterizza.
3“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”
4 Per esempio il ddl costituzionale A.S. n.1195
5 400+200=600˂630(sola Camera)˂630+100(Camera+Senato)
6“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”
7 “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”
8“Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”(art. 117.4 Cost.rev.).
9 Deputati 630+ Senatori 315+Delegati regionali 58+Senatori a vita 4+Senatori di diritto 2= 1009
10 Deputati 630+Senatori 100+Senatori di diritto 2=732
Questa voce è stata pubblicata in consiglieri regionali, Costituzione italiana, Parlamento, Riforma Renzi Boschi, Senato, senatori a vita, Senza categoria, Socialismo, Riforme, Referendum, Governo Renzi, PSI, Comitato socialista per il NO.