Le ragioni del NO. Considerazioni su una riforma che non si poteva fare, di Roberto Culatti

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Ho espresso più volte il mio dissenso radicale sulla riforma costituzionale, da molti costituzionalisti (per esempio Felice Carlo Besostri), denominata “deforma”, ancora di più se messa in relazione e connessa con l’Italicum, la nuova legge elettorale, estremamente maggioritaria e lesiva del fondamentale principio di rappresentatività sancito dalla Costituzione.

Voglio chiarire che non m’importa nulla, perché di secondaria importanza, se al referendum confermativo, previsto per il prossimo autunno, accanto ai NO di principio, come il mio rivolti contro i contenuti di un nuovo impianto istituzionale, per giunta male espressi, ci saranno NO politici, cioè contro Renzi e la sua politica degli ultimi anni, per altro da lui istigati come reazione, quando ha trasformato il referendum in plebiscito pro o contro la sua persona.

In primo luogo, anche per me come per altri, ogni considerazione di merito sulla “deforma” e sull’italicum, per quanto fondata possa essere, perde di peso se messa a confronto con l’arroganza di un parlamento di usurpatori di democrazia, nominati od eletti con premio di maggioranza in attuazione di una legge elettorale poi dichiarata incostituzionale. Un parlamento, di conseguenza, sostanzialmente non rappresentativo e delegittimato, nonostante la Corte costituzionale, arrampicandosi sugli specchi, abbia concesso il placet alla sua sopravvivenza ed alla continuazione del potere di emanare leggi, evidentemente non preoccupata di evitare un’intera stagione legislativa fasulla, anche se produttrice di conseguenze giuridiche, che sarà castigata dalla Storia, oltre che dalla dottrina giuridica contemporanea, pressoché unanime sull’enormità di questa posizione fino a definire “devastante” il ricorso al principio di “continuità dello Stato”, ispiratore della Consultapurtroppo senza la possibilità di individuare, a posteriori, strumenti per rimediare.

Aggiungo che il nostro è un parlamento di senatori e deputati, alcuni rinfrancati dal consenso della Corte, altri semplicemente spinti da una volontà usurpatrice, tutti (nessuno escluso) con la pretesa di elaborare e votare o far votare uno sconvolgimento radicale della Costituzione, che fu, nel 1947 (non si dimentichi!), frutto del lavoro di un’assemblea costituente rappresentativa del popolo intero. Non basta attenersi al rispetto della rigidità della Costituzione, sancito dagli articoli 138 e 139 della Carta del ’48, o dei principi riconosciuti dalla dottrina giuridica come inviolabili, per ritenere di avere mano libera per il resto, cioè per modificare radicalmente l’impianto istituzionale dello Stato. E ciò, ancora una volta, a prescindere dal merito, cioè dal contenuto e dalla portata delle modifiche, per altro anche errate nell’impianto normativo scritto.

La Costituzione repubblicana si può anche rivoluzionare e farne sostanzialmente un’altra, ma ciò è materia di competenza dell’intero popolo italiano; quindi da delegare ad un’assemblea costituente eletta con sistema proporzionale, in modo che tutte le istanze culturali e politiche siano rappresentate, in ragione diretta del loro peso numerico.

Roberto Culatti

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